VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testo unico delle leggi e delle  norme  giuridiche  sulla
istruzione  elementare,  post-elementare  e  sulle   sue   opere   di
integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 
 
  Veduto  il  regolamento  generale  sulla   istruzione   elementare,
approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297; 
 
  Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 122 del  testo
unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sull'istruzione
elementare,  post-elementare  e  sulle  sue  opere  di  integrazione,
approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e' sostituita dalla
seguente: 
 
  «c) coloro che alla data del bando  di  concorso  abbiano  compiuta
l'eta' di 35 anni. Questa disposizione  non  si  applica  ai  maestri
delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che
facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da
Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed
alle maestre parenti di caduti, mutilati ed  invalidi  di  guerra,  a
quelli che abbiano conseguito l'approvazione in  precedenti  concorsi
magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie,
la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del  R.
decreto 11 marzo 1923, n. 635.